1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima»;
b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.
2. All'articolo 75, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al primo turno» sono soppresse.