Art. 2.
(Abolizione del doppio turno per l'elezione del presidente della provincia).

      1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

              «6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima»;

          b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.

      2. All'articolo 75, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al primo turno» sono soppresse.